martedì 12 marzo 2013

Il testo della delibera sulla Zona Franca stralciato dall'odg del Consiglio dell11/03


Evidenziamo in giallo le perplessità sul contenuto della delibera, tralasciando quelle sulla forma.
Ecco il testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la gravissima crisi che ha investito tutti i settori produttivi e dei servizi della Sardegna e segnatamente le attività produttive e industriali presenti nel terriotrio del Comune di San Sperate, impone l'urgente adozione di adeguati ed efficaci provvedimenti volti a promuovere una reale crescita economica o quantomeno a mantenere in condizione di economicità le attività esistenti mediante strumenti che portino a riequilibrare le conseguenze negative connesse all'insularità, ad abbattere il costo dell'energia e dei trasporti, a definire condizioni di fiscalità adeguate alle necessità della Sardegna e dei suoi territori, alla eliminazione o riduzione di gravami ed imposte che limitano la produzione e le intraprese economiche;

Rilevato che l'istituzione della Zona Franca nel territorio comunale di San Sperate costituisce uno strumento essenziale di qualsiasi politica di sviluppo capace di creare le condizioni indispensabili per favorire e mantenere la produzione industriale, artigianale, agricola, il commercio e l'esportazione di merci, consentendo anche di attrarre nuovi capitali, tecnologie e nuove competenze imprenditoriali, così come già avviene all'interno della Comunità Europea per le regioni periferiche e a scarsa densità demografica, per le isole e per le regioni con particolari Statuti di Autonomia;

Visto il Trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea, dove all'art. 307 (ex 234) viene garantito il rispetto degli accordi e obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1° gennaio 1958;

Vista la Legge Costituzionale n. 3/1948 con la quale è stato emanato lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna il cui art. 12 prevedeva l'istituzione di Punti Franchi nell'isola;

Vista la legge Regionale n. 22 del 7 maggio 1953 che all'art. 2 ha previsto il finanziamento di attività industriali e commerciali nei Punti Franchi della Sardegna;

Visto il DPR 1133/69 che contiene disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie sulla armonizzazione della disciplina delle Zone Franche;

Visto il DPR 43/73 (TUILD che ha recepito integrandolo il DPR 1133/69) che all'art. 2 ha assimilato il territorio dove insiste il comune di Livigno ai territori extradoganali delle Zone Franche e dei punti franchi;

Visto il Codice Doganale Comunitario (CDC) istituito con Reg. CEE n. 2913 del 12.10.1992 che ha fatto salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle D'Aosta ed in quello di Gorizia, dichiarati entrambi Zona Franca rispettivamente dall'art. 14 della Legge costituzionale n. 4/48 e dall'art. 1 della legge 1438/48;

Visto il Dlgs 75/1998 che, in attuazione dell'art. 12 della Legge Costituzionale n. 3/1948 ed in conformità a quanto previsto nel Codice Doganale Comunitario (CDC) n. 2913/92 e delle Disposizioni di attuazione emanate con Reg. CEE n. 2454/1993, ha istituito le Zone Franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme e Arbatax;

Visto l'art. 4 comma 3 lett. e) e comma 5 della Legge 59/97, che fissa il principio di unicità dell'azione amministrativa, nonché il principio di sussidiarietà;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000, la Regione Sardegna non ha adottato, dall'emanazione del D.lgs 75/98, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione medesima;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 267/2000 questo Comune è tenuto ad emanare i regolamenti nelle materie di propria competenza e nel caso specifico per l'organizzazione ed il funzionamento della Zona Franca;

Considerato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 313 depositata il 27 luglio 2001, ha precisato che "non spetta allo Stato modificare, integrare o dare esecuzione alle norme di attuazione delle leggi istitutive delle Regioni a Statuto Speciale" e che la "competenza programmatoria dello Stato non può mai giungere a compromettere o limitare l'autonomia regionale", in tal senso si vedano le sentenze della Corte Costituzionale n. 4/64, n. 20/70, n. 150/82, n. 40/83;

Vista la legge 623\1949 la quale individua i prodotti per i quali e' consentita la immissione in consumo in esenzione fiscale e per il fabbisogno locale, relativa al territorio della Valle D'Aosta, considerato Zona Franca dall'art. 2 del dpr 43\73, benefici che automaticamente avrebbero dovuto estendersi anche ai restanti territori italiani identificati come Zona Franca;

Considerata la dichiarazione di Laeken sottoscritta dall'Italia il 15.12.2001, in base al quale è stata demandata alle Regioni l'attuazione della Politica Comunitaria degli stati membri. Le Regioni esercitano tale attività attraverso i Comuni ai sensi della legge 142\90 ( art. 3) e in base al principio di sussidiarietà sancito dalla nuova "Costituzione Europea";

Considerato che tutt'ora sussistono le problematiche per cui sono state istituite le Zone Franche in Sardegna, e che le stesse (Zone Franche) debbono venire considerate l'unica discrimine positiva atta migliorare le condizioni economiche di un'isola ultraperiferica a scarsa densità' demografica gravata dai sovracosti del trasporto e a rischio di coesione sociale per i problemi legati alla dilagante disoccupazione.

Tutto cio considerato, si richiede che il Consiglio Comunale con votazione unanime resa nelle forme di legge

DELIBERA

  1. di prendere atto che, ai sensi del D.lgs 75/1998, è stata istituita la zona franca nel Porto di Cagliari;
  2. Di impegnare il Sindaco e la Giunta a porre in essere, nel più breve tempo possibile, tutti gli atti politici e amministrativi necessari affinché si provveda con urgenza alla emanazione delle norme gestionali e operative specifiche per la Zona Franca Fiscale nel terriotrio del Comune di San Sperate, o complessive per tutti i comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento del porto di Cagliari e Oristano ricorrente del proprio ambito territoriale di appartenenza, così come individuate nella normativa sopra richiamata e nel D. Lgs 75/1998 e secondo le norme di diritto internazionale.
  3. Di dare mandato al Sindaco e alla Giunta di avviare tutte le possibili iniziative politiche e amministrative per perseguire l'obiettivo di giungere anche all'Istituzione della Zona Franca Fiscale in tutta la Sardegna con il coinvolgimento di tutti gli Enti e le Istituzioni interessate.
  4. Di notificare la presente delibera ai seguenti organi alla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna; alla Presidenza del Consiglio Regionale; alla Commissione Europea; alla Provincia di Cagliari; all' Agenzia delle Dogane Ufficio di Cagliari

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