mercoledì 27 gennaio 2010

BOZZA dello Statuto Regionale del PD Sardo

Pubblichiamo di seguito la BOZZA dello Statuto Regionale del PD. Vi ricordo che è emendabile entro il 3 febbraio.


PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA - STATUTO REGIONALE


Nota introduttiva
Ai fini di una maggiore comprensione del testo si specifica che con il termine
“Partito Democratico” si intende sempre il Partito Democratico nazionale, con
il termine “Statuto” si intende lo Statuto del Partito Democratico nazionale.
Statuto Regionale del Partito Democratico della Sardegna


Preambolo
Il Partito Democratico della Sardegna condivide l’ispirazione
federale del Partito Democratico come definita nell’articolo 1,
comma 1 dello Statuto.
Il Partito Democratico della Sardegna si riconosce pienamente
negli ideali, nei principi e nei valori contenuti nello Statuto, nel
Manifesto dei valori e nel Codice Etico del Partito
Democratico.
Il Partito Democratico della Sardegna fa proprio il patrimonio
della tradizione autonomistica, federalista e sardista, e assume
la coscienza dei sardi di essere un popolo, soggettività storica,
culturale, linguistica e politica, risorsa fondamentale per il
progresso sociale, culturale e civile.
Il Partito Democratico della Sardegna adotta il presente Statuto
e, insieme, avvia un processo di costruzione, di uno strumento
statutario più avanzato, coerente con le opportunità previste
nell’art.13 della Statuto del Partito Democratico, per rispondere
alle domande di autonomia e di autogoverno a agli obiettivi e
alle aspirazioni dei democratici sardi. Questo processo deve
svolgersi con il più ampio coinvolgimento di elettori e iscritti ed
aprirsi ad esperienze culturali e politiche di ispirazione
autonomista e federalista e dovrà concludersi entro un anno dal
suo avvio.
Statuto Regionale del Partito Democratico della Sardegna

CAPO I
Soggetti e principi della democrazia del partito
Art. 1
Soggetti fondamentali della vita democratica
1. Gli iscritti e gli elettori, come definiti dall’art. 2, commi 2 e 3
della Statuto, residenti in Sardegna sono i soggetti fondamentali
della vita democratica del Partito Democratico della Sardegna.
2. I diritti e i doveri delle elettrici e degli elettori, delle iscritte e
degli iscritti, così come la disciplina di fondo relativa
all’iscrizione all’Albo degli elettori sono definiti dall’art.2,
commi 5, 6, 7 e 8 della Statuto.
Art. 2
Iscrizione al partito
1. L’iscrizione al partito è un atto individuale che si realizza nel
circolo territoriale di residenza o domicilio o nel circolo
d’ambiente, nel luogo di studio o lavoro, presso il quale ogni
iscritto esercita il diritto di elettorato attivo e passivo.
2. Gli iscritti possono essere eletti in organismi dirigenti, di
natura collegiale, di un circolo diverso da quello nel quale sono
iscritti dove tuttavia mantengono, esclusivamente, il diritto di
elettorato attivo.
3. L’iscrizione avviene mediante consegna della tessera
all’iscritto da parte del segretario, o di un delegato, del circolo
territoriale di competenza, che è tenuto a rispettare il
regolamento che disciplina l’anagrafe degli iscritti ed è
obbligato a rilasciare la tessera a chi ne faccia richiesta, salvo
ricorso a competenti organismi superiori.
4. Non possono aderire al Partito Democratico della Sardegna,
come iscritti o elettori, persone che ne siano escluse sulla base
del Codice etico nazionale. L’iscrizione al partito è sempre
incompatibile con l’iscrizione o il sostegno ad altro partito o a
movimenti che comunque presentino, in consultazioni elettorali,
liste concorrenziali a quelle del Partito Democratico.


CAPO II
Organizzazione comunale del partito
Art. 3
Struttura organizzativa
1. Il Partito Democratico della Sardegna è dotato di una
organizzazione permanente, stabile e aperta per favorire la
partecipazione dei cittadini alla politica, per concorrere con
continuità alla elaborazione delle politiche locali e regionali
della Sardegna, a sostegno dei propri eletti, per garantire meglio
la contendibilità di tutti i suoi livelli di direzione politica, di
Statuto Regionale del Partito Democratico della Sardegna
natura monocratica e assembleare, per rafforzare l’unitarietà e
l’efficacia della sua rappresentanza e comunicazione politica.
2. L’organizzazione del partito si articola sui seguenti livelli
territoriali: il livello territoriale di base, il livello comunale, il
livello provinciale, il livello regionale. I diversi livelli
organizzativi interagiscono tra loro nel rispetto delle rispettive
prerogative assegnate dalle norme del presente statuto
regionale.
Art. 4
Strutture di base
1. Gli iscritti partecipano alla vita del partito attraverso le
strutture di base. Lo statuto regionale individua quali strutture
di base:
a) i circoli territoriali, legati al luogo di residenza
b) i circoli d’ambiente, legati alla sede di lavoro o di
studio
c) i circoli tematici, legati ad attività culturali o politiche
che iscritti ed elettori del Partito intendono realizzare e
promuovere
d) i circoli on line, istituiti su internet e ai quali è possibile
aderire indipendentemente dalle sedi di residenza
lavoro o studio
Art.5
Circoli territoriali
1. Il circolo territoriale è la sede presso la quale i cittadini
possono iscriversi al partito, sottoscrivendo e ritirando la
tessera.
2. Il circolo territoriale esprime la rappresentanza politica del
partito relativamente all’ambito territoriale di propria
competenza.
3. Il circolo territoriale è la sede presso la quale gli iscritti
esercitano il diritto di voto per tutte le decisioni che impegnano
il partito.
4. L’articolazione dei circoli territoriali nel territorio regionale
prevede:
a) un circolo per comune sotto i 10.000 abitanti
b) più circoli nei comuni sopra i 10.000 abitanti, secondo
criteri territoriali definiti sulla base di una unità
istituzionale (frazione, circoscrizione, collegio
provinciale)
5. La delibera di istituzione di circoli territoriali ai sensi della
lettera b) del comma precedente è approvata dalla assemblea
provinciale. In caso di inadempienza o in operatività della
stessa, provvede la direzione regionale.
Art. 6
Circoli d’ambiente
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1. I circoli d’ambiente sono istituiti nei luoghi di lavoro e di
studio. Analogamente ai circoli territoriali, esprimono la
rappresentanza politica del partito relativamente al luogo di
lavoro o di studio.
2. L’adesione al circolo d’ambiente è alternativa a quella del
circolo territoriale di residenza.
3. L’istituzione dei circoli d’ambiente è definita da apposito
Regolamento approvato dall’assemblea regionale a
maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 7
Circoli tematici
1. I circoli tematici sono luoghi di aggregazione e adesione di
iscritti ed elettori al PD che si organizzano per promuovere e
sviluppare iniziative di carattere programmatico e culturale su
temi di largo interesse politico e sociale.
2. Il loro rapporto con il PD si definisce attraverso la
presentazione di proposte di documenti programmatici e
culturali agli organismi dirigenti del partito che sono tenuti a
prenderli in esame e pronunciarsi nel merito.
3. I circoli tematici sono riconosciuti dall’assemblea provinciale
entro 30 giorni dalla costituzione. In caso di inadempienza o in
operatività della stessa, provvede la direzione regionale:
Art. 8
Circoli on line
1. I circoli on line sono luoghi di aggregazione e adesione di
iscritti ed elettori al Partito Democratico della Sardegna che si
organizzano sulla rete Internet per promuovere e sviluppare
iniziative di carattere programmatico e culturale su temi di largo
interesse politico e sociale.
2. Gli iscritti ai circoli on line, fermo restando il diritto di
partecipare alla vita politica interna e all’elezione degli organi
dirigenti di questi devono comunque indicare il circolo
territoriale o d’ambiente dove esercitare gli altri propri diritti ai
sensi dello Statuto.
Art. 9
Organi e modalità di funzionamento dei circoli territoriali
1. Gli organismi dirigenti del circolo territoriale sono
l’assemblea degli iscritti, il direttivo, il segretario, l’esecutivo e
il tesoriere.
2. L’assemblea degli iscritti è composta da tutti gli iscritti del
circolo, che risultino presenti nell’anagrafe degli iscritti alla
data ultima di aggiornamento.
3. L’assemblea è sede di confronto e di indirizzo politico, si
riunisce almeno due volte l’anno ed ogni volta che gli iscritti
devono essere coinvolti per le elezioni comunali, per la
consultazione sulle responsabilità di partito e sulle candidature
istituzionali, per la scelta di indirizzo politico in caso di
Statuto Regionale del Partito Democratico della Sardegna
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referendum, di conferenze programmatiche, convenzioni e
congressi.
4. L’assemblea degli iscritti elegge tra gli iscritti al Partito
Democratico il direttivo che resta in carica 4 anni e comunque
sino alla convocazione del successivo congresso.
5. Il direttivo è costituito da un numero di componenti massimo
pari al doppio dei componenti il consiglio comunale o
circoscrizionale di riferimento, e comunque non superiore ad
1/3 degli iscritti al circolo. Il direttivo è eletto garantendo
l’alternanza di genere nelle liste e nella sua composizione.
Fanno parte del direttivo, con diritto di parola, i componenti
degli organismi del partito a livello provinciale, regionale e
nazionale e gli eletti nelle istituzioni, se residenti o domiciliati
nel territorio di competenza del circolo.
6. Il direttivo elegge, su proposta del segretario, la segreteria.
7. Il segretario ha la responsabilità politica del circolo e
rappresenta la linea politica del partito nel territorio di
riferimento.
8. Il segretario del circolo viene eletto dall’Assemblea degli
iscritti a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei
componenti nelle prime due votazioni e a maggioranza
semplice dalla terza. Dura in carica quattro anni e può essere
rieletto per due mandati.
9. Il tesoriere è eletto dall’Assemblea degli iscritti su proposta
del segretario, a maggioranza dei voti validi. Al tesoriere
compete la responsabilità delle attività amministrative,
patrimoniali e finanziarie del partito. Il tesoriere ha la
rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva del
circolo territoriale o comunale. Il regolamento finanziario
regionale disciplina i suoi poteri e le sue responsabilità. Il
tesoriere svolge tale funzione nel rispetto del principio di
economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio
finanziario. Il Tesoriere dura in carica due anni e può essere
rieletto soltanto per un mandato.
Art. 10
Unioni cittadine e intercomunali
1. Le Unioni cittadine, nei comuni con più di 10.000 abitanti e
nei quali siano presenti più circoli territoriali o d’ambiente,
rappresentano la politica del Partito Democratico nel nel
territorio di riferimento.
2. Le Unioni cittadine sono dotate di autonomia politica,
programmatica, organizzativa e finanziaria. Nello specifico tale
autonomia è espressamente attribuita alla scelta delle
candidature a sindaco e consigliere comunale, anche all’interno
del vincolo statutario delle primarie, e alla definizione delle
alleanze, ferma restando la potestà di intervento dei livelli
provinciali e regionale, in caso di violazione dell’indirizzo
politico programmatico scelto con il voto degli iscritti e degli
elettori.
Statuto Regionale del Partito Democratico della Sardegna
3. Gli organismi dirigenti dell’Unione comunale sono
l’assemblea, la direzione, il segretario, la segreteria e il
tesoriere.
4. L’Assemblea e gli organi dirigenti da essa eletti hanno
competenza in materia di indirizzo politico in ambito comunale
ed esprime indirizzi sulla politica del partito con il voto di
mozioni, ordini del giorno, risoluzioni e attraverso riunioni
plenarie o commissioni permanenti o temporanee.
5. L’Assemblea cittadina è costituita da un numero di
componenti pari al doppio dei componenti il consiglio
comunale ed è eletta dagli iscritti al partito nei diversi circoli
territoriali. Fanno parte dell’Assemblea, con diritto di parola, i
componenti degli organismi del partito a livello provinciale,
regionale e nazionale e gli eletti nelle istituzioni, se residenti o
domiciliati nel territorio di competenza del circolo.
6. L’Assemblea viene eletta dagli iscritti ai circoli cittadini in
liste contrapposte collegate ai candidati alla carica di Segretario,
con le modalità analoghe a quelle previste al successivo art. 13
per l’elezione dell’Assemblea provinciale. Nella sua prima
riunione elegge il Presidente dell’Assemblea.
7. La Direzione è costituita da un numero di componenti non
superiore ad 1/3 di quelli dell’Assemblea. E’ l’organo esecutivo
degli indirizzi dell’Assemblea cittadina e di coordinamento
dell’attività del Partito in ambito comunale. E’ eletta
dall’Assemblea in occasione della sua prima riunione, con
metodo proporzionale e nel rispetto della parità di genere. Della
Direzione fanno parte il Tesoriere, il capogruppo in consiglio
comunale e il Sindaco qualora siano iscritti al Partito
Democratico.
8. L’Assemblea e il Segretario durano in carica 4 anni.
9. La Direzione elegge, su proposta del segretario, un
organismo esecutivo, la segreteria, che lo coadiuva.
10. Il segretario ha la responsabilità politica e rappresenta la
linea politica del partito nel territorio comunale.
11. Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea su proposta del
segretario, a maggioranza dei voti validi. Al tesoriere compete
la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e
finanziarie del partito. Il tesoriere ha la rappresentanza legale e
giudiziale, sia attiva che passiva dell’unione comunale. Il
regolamento finanziario regionale disciplina i suoi poteri e le
sue responsabilità. Il tesoriere svolge tale funzione nel rispetto
del principio di economicità della gestione, assicurandone
l’equilibrio finanziario. Il Tesoriere dura in carica due anni e
può essere rieletto soltanto per un mandato.
12. In presenza di istituzioni sovra comunali (Unioni comunali,
Comunità Montane) i circoli territoriali dei Comuni compresi
nei relativi ambiti possono istituire Unioni intercomunali. Gli
organismi dirigenti e le modalità di costituzione e di
funzionamento sono analoghi a quelli delle Unioni cittadine.
13. La delibera di istituzione di unioni intercomunali ai sensi
del comma precedente è approvata dalla assemblea provinciale.
In caso di inadempienza o in operatività della stessa, provvede
la direzione regionale.
Statuto Regionale del Partito Democratico della Sardegna


CAPO III
Struttura provinciale del partito
Articolo 11
Organizzazione provinciale
1. Il Partito Democratico della Sardegna è articolato in otto
organizzazioni provinciali il cui territorio coincide con gli
ambiti delle province.
2. L’organizzazione provinciale del partito rappresenta
l’unitarietà dell’azione politica nel territorio di competenza
provinciale ed in rapporto con il livello regionale concorre
all’elaborazione dell’indirizzo politico del partito, nelle forme e
nei limiti previsti dallo Statuto.
3. Il partito a livello provinciale è dotato di autonomia politica,
programmatica, organizzativa e finanziaria. Tale autonomia è
espressamente riferita alla scelta delle candidature di propria
competenza territoriale, fermo restando le norme del presente
statuto che disciplinano le modalità di selezione delle
candidature, per la definizione delle alleanze, fermo rimanendo
la potestà di intervento dei livelli superiori nei casi di violazione
dell’indirizzo politico programmatico scelto con il voto degli
iscritti e degli elettori.
4. L’organizzazione provinciale si articola nei seguenti
organismi: l’assemblea, il segretario, il tesoriere, la direzione
provinciale, l’esecutivo, il collegio di garanzia.
L’organizzazione provinciale è costituita dai circoli dei comuni
che fanno parte della provincia.
Articolo 12
Assemblea provinciale
1. L’assemblea provinciale è eletta direttamente dagli iscritti, in
liste contrapposte direttamente collegate ai candidati a
segretario, con le modalità previste dal successivo articolo 13.
2. L’assemblea provinciale ha competenza in materia di
indirizzo politico dell’ambito territoriale, ed esprime indirizzi
sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del
giorno, risoluzioni. L’assemblea provinciale opera sia attraverso
riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o
temporanee.
3. Il numero dei componenti l’Assemblea provinciale è pari a
100 per le province che hanno fino a 100.000 abitanti, a 120 per
le province da 100.001 e 150.000 abitanti, a 150 per le province
da 150.001 a 300.000 abitanti, a 200 per le province con più di
300 mila abitanti.
4. Fanno parte dell’assemblea, con diritto di parola, gli eletti
nelle istituzioni, a livello provinciale o regionale, e i
parlamentari, se residenti o domiciliati nel territorio di
competenza del circolo, e, con diritto di parola e di voto, il
Statuto Regionale del Partito Democratico della Sardegna
Presidente della Provincia e il capogruppo del PD nel Consiglio
provinciale.
5. L’Assemblea elegge tra i suoi componenti, il presidente che
resta in carica per la durata di tutto il mandato dell’assemblea
stessa, salvo mozione di sfiducia della stessa.
6. L’assemblea è convocata su richiesta del segretario e
ordinariamente dal suo presidente almeno una volta ogni sei
mesi e ogni qual volta lo richiedano almeno un quinto dei suoi
componenti.
Articolo 13
Segretario provinciale
1. Il segretario provinciale rappresenta il partito ed esprime
l’indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al
momento della sua elezione.
2. Il segretario provinciale è eletto direttamente dagli iscritti e
dagli elettori del Partito Democratico e dura in carica 4 anni.
3. I candidati a segretario provinciale devono presentare una
piattaforma politico-programmatica ed ottenere i consensi di
almeno il 10% degli iscritti, e possono essere sostenuti da una o
più liste, che sottoscrivano la piattaforma ed ottengano
l’apparentamento dal candidato che intendono sostenere.
4. È eletto segretario provinciale colui che abbia ottenuto la
maggioranza dei voti degli iscritti validamente espressi.
Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto tra gli iscritti la
maggioranza dei voti validamente espressi i primi due candidati
accedono ad un secondo turno di primarie aperte ad iscritti ed
elettori.
5. Se il segretario cessa dalla carica prima del termine del suo
mandato, l’assemblea può eleggere un nuovo segretario per la
parte restante del mandato, ovvero determinare lo scioglimento
anticipato dell’assemblea stessa.
6. Se il segretario si dimette per un dissenso motivato verso
deliberazioni approvate dall’assemblea o dalla direzione,
l’assemblea può eleggere un nuovo segretario per la parte
restante del mandato, con la maggioranza degli aventi diritto. A
questo fine il presidente convoca l’assemblea per una data non
successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni
con all’ordine del giorno l’elezione del segretario. Nel caso in
cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta
maggioranza, si procede a nuove elezioni per il segretario e per
l’assemblea.
7. Una mozione di sfiducia avversa al segretario provinciale
può essere presentata da almeno un terzo dei componenti
dell’assemblea.
Articolo 14
Direzione provinciale
1. La direzione è organo esecutivo degli indirizzi
dell’Assemblea provinciale e di coordinamento politico delle
attività del partito nel territorio.
Statuto Regionale del Partito Democratico della Sardegna
2. La direzione è composta da un numero di componenti pari a
1/3 dell’assemblea, ed è eletta da quest’ultima, in occasione
della sua prima riunione, con metodo proporzionale e
rispettando la parità di genere. Della direzione provinciale
fanno parte il tesoriere e il capogruppo in consiglio provinciale,
il sindaco della città capoluogo e il presidente della provincia,
qualora siano iscritti al Partito Democratico.
Articolo 15
Segreteria provinciale
1. La segreteria provinciale è composta da un minimo di 5 a un
massimo di 11 membri, è nominata dal Segretario, che dà
comunicazione della nomina alla direzione. Il Segretario può
revocare la nomina dei componenti della Segreteria, dandone
comunicazione all’assemblea. Il Segretario convoca la
segreteria ed è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.
2. Fanno parte per funzione della segreteria il tesoriere, il
segretario cittadino del capoluogo e il capogruppo in Consiglio
Provinciale.
Articolo 16
Tesoriere e comitato di tesoreria provinciale
1. Il Tesoriere è eletto dalla assemblea provinciale su proposta
del Segretario. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale e
giudiziale, sia attiva che passiva dell’organizzazione. Al
tesoriere compete la responsabilità delle attività amministrative,
patrimoniali e finanziarie del partito compresa la gestione del
personale. Il Tesoriere svolge tale funzione nel rispetto del
principio di economicità della gestione, assicurandone
l’equilibrio finanziario.
2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto
soltanto per un mandato. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa,
egli cessi dalla carica prima del termine, la direzione territoriale
elegge un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla
successiva convocazione dell’Assemblea provinciale.
3. Il tesoriere è coadiuvato, nello svolgimento delle sue
funzioni, da un Comitato di tesoreria, composto da un massimo
di quattro membri eletti dalla assemblea.
Articolo 17
Collegio di garanzia provinciale
1. Il collegio di garanzia è eletto tra i membri dell’assemblea
nel corso della riunione di insediamento ed è composto da un
numero non inferiore a 3 e non superiore a 5. Il collegio di
garanzia elegge al suo interno un Presidente.
2. Per le attribuzioni del collegio di garanzia, la sua durata in
carica, i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per
le incompatibilità si fa riferimento agli articoli 40 e 41 dello
Statuto.
Statuto Regionale del Partito Democratico della Sardegna


CAPO IV
Struttura regionale del partito
Articolo 18
Organizzazione regionale
1. Il Partito Democratico della Sardegna rappresenta la politica
del Partito Democratico nel territorio regionale.
2. L’organizzazione regionale del partito dispone dell’uso del
simbolo per le elezioni regionali, provinciali e comunali. Il
Segretario regionale, con apposito atto, delega il segretario
comunale o provinciale per l’uso del simbolo nelle elezioni
comunali e provinciali di rispettiva competenza.
3. Gli organi territoriali e locali hanno autonomia politica,
programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie
che il presente statuto non riservi alla competenza degli organi
regionali.
4. Sono organi del partito a livello regionale: l’assemblea, il
segretario, il tesoriere, la direzione regionale, il vicesegretario,
la conferenza dei segretari territoriali, l’esecutivo, il collegio di
garanzia.
Art. 19
Elezione dell’assemblea e del segretario regionale
1. L’elezione dell’assemblea e del segretario regionale avviene
secondo le modalità indicate nell’art 15 dello statuto nazionale
con doppio turno di votazione. Il primo riservato agli iscritti, il
secondo riservato agli elettori.
2. L’assemblea regionale uscente non prima di sei mesi e non
oltre tre mesi dalla scadenza del mandato del segretario
regionale, indice le elezioni primarie aperte agli iscritti e agli
elettori.
3. Il primo turno di primarie, riservato agli iscritti, è finalizzato
alla selezione delle candidature per l’elezione del segretario
regionale. Sono ammessi al secondo turno di primarie aperte ad
iscritti ed elettori i due candidati che abbiano attenuto il
maggior numero di voti validamente espressi.
4. Alle liste collegate al segretario eletto è garantito un premio
di maggioranza sino al 60% dei componenti l’assemblea
regionale.
5. Le candidature a segretario regionale vengono presentate in
collegamento con liste di candidati a componenti
dell’assemblea regionale, sulla base di piattaforme politicoprogrammatiche
concorrenti. In ciascun collegio elettorale
possono essere presentante una o più liste collegate a ciascun
candidato alla segreteria.
6. L’elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i
requisiti di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla data
nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni. 7
L’elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali
ricorrano le condizioni per essere registrate nell’Albo degli
Statuto Regionale del Partito Democratico della Sardegna
elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto
(art. 15 comma 7 dello Statuto).
8. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo
mandato, l’assemblea può eleggere un nuovo segretario per la
parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento
anticipato dell’assemblea stessa.
9. Se il segretario si dimette per un dissenso motivato verso
deliberazioni approvate dall’assemblea o dalla direzione,
l’assemblea può eleggere un nuovo segretario per la parte
restante del mandato, con la maggioranza degli aventi diritto. A
questo fine il presidente convoca l’assemblea per una data non
successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni
con all’ordine del giorno l’elezione del segretario. Nel caso in
cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta
maggioranza, si procede a nuove elezioni per il segretario e per
l’assemblea (art . 15 comma 8 dello Statuto).
10. Una mozione di sfiducia avversa al segretario regionale può
essere presentata da almeno un terzo dei componenti
dell’assemblea. Qualora la mozione venga approvata con il voto
favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto il
segretario viene sfiduciato e per l’elezione del nuovo segretario
si procede secondo le modalità descritte nel presente articolo.
Articolo 20
Segretario regionale
1. Il segretario regionale rappresenta il Partito Democratico
della Sardegna e ne esprime l’indirizzo politico sulla base della
piattaforma approvata al momento della sua elezione. Il
mandato del segretario regionale dura quattro anni ed è
rieleggibile per una sola volta e comunque per un massimo di
otto anni, distribuiti in caso nell’arco di tre mandati.
Articolo 21
Assemblea regionale
1. L’assemblea regionale è composta dal triplo del componenti
il Consiglio Regionale, eletti contestualmente all’elezione del
segretario regionale con le modalità descritte nell’articolo 19
del presente statuto regionale.
2. L’assemblea regionale ha competenza in materia di indirizzo
della politica regionale del Partito Democratico, di
organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti
regionali, di definizione dei principi essenziali per l’esercizio
dell’autonomia da parte dei coordinamenti provinciali.
L’assemblea regionale esprime indirizzi sulla politica del partito
attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni,
secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia
attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni
permanenti o temporanee. Il regolamento è approvato
dall’assemblea regionale con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Statuto Regionale del Partito Democratico della Sardegna
3. L’assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio presidente,
nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima
votazione un numero di voti pari almeno alla maggioranza dei
suoi componenti, si procede ad una seconda votazione, sempre
a scrutinio segreto di ballottaggio tra i due candidati più votati.
Il presidente dell’assemblea resta in carica per la durata di tutto
il mandato, e nomina un ufficio di presidenza sulla base dei
risultati dell’elezione dell’assemblea.
4. L’assemblea è convocata dal presidente tutte le volte che è
richiesta dal segretario regionale, ordinariamente almeno una
volta ogni 3 mesi, e in via straordinaria deve essere convocata
dal suo presidente se lo richiedono almeno un quinto dei suoi
componenti.
Articolo 22
Direzione regionale
1. La Direzione regionale è organo esecutivo degli indirizzi
dell’assemblea regionale. La Direzione regionale è presieduta
dal Presidente dell’Assemblea regionale e, ai sensi del proprio
regolamento, approvato con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie
determinazioni attraverso il voto su mozioni, ordini del giorno,
risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo
attraverso interpellanze e interrogazioni al segretario e alla
segreteria.
2. La direzione regionale è composta da 50 componenti eletti
dall’assemblea, entro 30 giorni dal suo insediamento, con
metodo proporzionale e secondo un criterio di equilibrio
territoriale e da 10 componenti scelti dal segretario tra persone
di rilevanza culturale, sociale e politica .
3. Sono componenti di diritto della direzione regionale:
a) il segretario regionale;
b) il presidente dell’assemblea regionale;
c) il tesoriere
d) i segretari provinciali
e) il capogruppo in Consiglio Regionale
f) il presidente della Regione, se iscritto al PD
g) il presidente del Consiglio Regionale, se iscritto al PD
h) il candidato segretario alle primarie tra gli elettori
4. Ai suoi lavori prendono parte, con diritto di parola, i
parlamentari, i consiglieri regionali, i componenti la segreteria e
la direzione nazionale i presidenti di provincia e i sindaci delle
città capoluogo iscritti al PD.
Articolo 23
Segreteria regionale
1. La segreteria regionale è composta da non più di quindici
membri, è nominata dal segretario, che dà comunicazione della
nomina alla direzione. Il Segretario può revocare la nomina dei
componenti della Segreteria, dandone comunicazione alla
assemblea.
Statuto Regionale del Partito Democratico della Sardegna
La segreteria è convocata dal segretario regionale, che è tenuto
a dare pubblicità delle decisioni assunte.
2. Fanno parte per funzione della segreteria regionale il
tesoriere regionale e il capogruppo in Consiglio Regionale.
Articolo 24
Conferenza dei Segretari provinciali
La conferenza dei segretari provinciali è un organo consultivo,
che supporta il segretario regionale nel coordinamento
dell’iniziativa politica e nelle scelte organizzative.
E’ presieduta e convocata dal Segretario regionale.
Articolo 25
Tesoriere regionale e comitato di tesoreria
1. Il Tesoriere regionale è eletto dall’assemblea regionale su
proposta del Segretario. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale
e giudiziale, sia attiva che passiva dell’organizzazione
regionale. Al tesoriere compete la responsabilità delle attività
amministrative, patrimoniali e finanziarie del partito compresa
la gestione del personale. Il Tesoriere svolge tale funzione nel
rispetto del principio di economicità della gestione,
assicurandone l’equilibrio finanziario.
2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto
soltanto per un mandato. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa,
egli cessi dalla carica prima del termine, la direzione territoriale
elegge un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla
successiva convocazione dell’Assemblea regionale.
3. Il tesoriere è coadiuvato, nello svolgimento delle sue
funzioni, da un Comitato di tesoreria, composto da cinque
membri eletti dalla direzione regionale, e presiede il
coordinamento dei tesorieri provinciali.
4. L’assemblea regionale approva il regolamento finanziario
regionale che disciplina ulteriormente i poteri e le responsabilità
dei tesorieri regionale e provinciali.
5. Il tesoriere convoca e presiede il coordinamento dei tesorieri
provinciali.
Articolo 26
Collegio di garanzia regionale
1. Il collegio di garanzia è eletto tra i membri dell’assemblea
nel corso della riunione di insediamento ed è composto da un
numero non inferiore a 3 e non superiore a 9. Il collegio di
garanzia elegge al suo interno un presidente ed un ufficio di
presidenza di massimo 3 componenti.
2. Per le attribuzioni del collegio di garanzia, la sua durata in
carica, i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per
le incompatibilità degli stessi si fa riferimento agli articoli 40 e
41 dello Statuto.
Articolo 27
Statuto Regionale del Partito Democratico della Sardegna
Poteri sostitutivi
1. L’Assemblea regionale, per assicurare il regolare
funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o
di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni
statutarie o di gravi ripetute omissioni, può convocare
un’elezione anticipata dell’Assemblea e del Segretario
provinciale e dei circoli territoriali, individuando allo stesso
tempo un organo collegiale di carattere commissariale, previa
richiesta di almeno il quaranta per cento dei membri di
un’assemblea provinciale, o della metà delle assemblee
comunali che la compongono, sentito il parere del relativo
organismo di garanzia provinciale. Negli altri casi non
disciplinati dal presente statuto regionale si applicano le norme
dello Statuto.


CAPO V
Candidature per le cariche istituzionali e gli incarichi
Articolo 28
Elezioni primarie
1. Il Partito Democratico della Sardegna assume le primarie
come elemento costitutivo della propria rappresentanza e della
propria proposta politica, affinché le stesse traggano
legittimazione e vitalità dal rapporto diretto con i cittadinielettori.
2. Alle elezioni primarie indette dal Partito Democratico,
possono partecipare gli elettori come qualificati dall’art. 2
comma 3 dello Statuto nazionale che siano già registrati
nell’Albo nonché quelli che lo richiedano al momento del voto.
3. Il Regolamento per le elezioni primarie relative alle cariche
istituzionali di Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente
della Regione, Parlamentare e Parlamentare europeo è
approvato con i voti favorevoli della maggioranza degli aventi
diritto della Assemblea Regionale del Partito Democratico della
Sardegna.
4. In ogni caso alle Primarie per cariche monocratiche
partecipano i candidati che si presentino con un numero di
firme di elettori analogo a quello necessario per lo stesso livello
istituzionale.
5. In caso di primo mandato di Sindaco, Presidente della
Provincia, Presidente della Regione, la ricandidatura alle
elezioni da parte del Partito Democratico della Sardegna è
confermata dall’assemblea del corrispondente livello territoriale
con la maggioranza degli aventi diritto.
6. Per la selezione delle candidature nelle assemblee
rappresentative di livello comunale, provinciale e regionale si
applicano per analogia le norme previste dall’art 18 comma 9
dello statuto nazionale (primarie come criterio generale o forme
di ampia consultazione democratica in relazione al sistema
elettorale). Tali forme di selezione sono disciplinate da un
Statuto Regionale del Partito Democratico della Sardegna
Regolamento approvato dall’Assemblea Regionale. Il
Regolamento disciplina, tra l’altro:
a) gli organi responsabili per ricevere le proposte di
candidatura e i criteri per selezionarle;
b) le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con
metodo democratico, all’approvazione di iscritti o
elettori, in via diretta o attraverso gli organi
rappresentativi;
c) la nomina di una Commissione di garanzia elettorale, i
cui componenti non sono candidabili, che esamina i
ricorsi relativi alle violazioni del Regolamento e che
decide in modo tempestivo e inappellabile.
Articolo 29
Elezioni primarie di coalizione
1. Nel caso che il Partito Democratico della Sardegna stipuli
accordi pre-elettorali di coalizione con altre forze politiche in
ambito regionale e locale, i candidati comuni alla carica di
Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Regione,
possono essere selezionati mediante elezioni primarie aperte a
tutti i cittadini, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo
precedente.
2. Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di
coalizione è approvato dalla coalizione stessa. Esso stabilisce le
modalita  per la presentazione delle candidature e la
convocazione della consultazione, disciplina la competizione
per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle
elezioni, fissa modalita  rigorose di registrazione dei votanti e di
svolgimento delle operazioni di voto.
3. Qualora, al fine di raggiungere l’accordo di coalizione, si
intenda apportare modifiche ai principi espressi nel comma 1
del presente articolo o utilizzare un diverso metodo per la scelta
dei candidati comuni, la deroga deve essere approvata con il
voto favorevole dei tre quinti dei componenti l’Assemblea del
livello territoriale corrispondente.
4. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione nel caso in
cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, sia stata avanzata una
sola candidatura alla carica oggetto di selezione.
Articolo 30
Incandidabilità e incompatibilità
1. Lo statuto regionale del Partito Democratico della Sardegna
disciplina esclusivamente le incandidabilità e le incompatibilità
per le cariche istituzionali di livello regionale e locale, a norma
dell’art. 22, comma 8, dello Statuto. Si applicano per analogia
le norme relative ai limiti di mandato e temporali relativi alle
cariche monocratiche e all’appartenenza a un organo esecutivo
collegiale stabiliti dall’art. 22, co. 3 dello Statuto nazionale del
PD, oltre che le norme poste dai commi 4, 5, 6, 7, il cui
contenuto viene riferito alla carica di consigliere regionale.
Statuto Regionale del Partito Democratico della Sardegna
2. La candidatura per il terzo mandato a Parlamentare o
Consigliere Regionale è sottoposta al voto dell’assemblea
regionale, sulla base di una relazione che evidenzi in maniera
analitica il contributo fondamentale che, in virtù dell’esperienza
politico istituzionale, delle competenze e delle capacità di
lavoro, il soggetto potrà dare nel successivo mandato all’attività
del Partito Democratico attraverso l’esercizio della carica di
Consigliere Regionale.
Articolo 31
Doveri degli eletti
1. I doveri degli eletti del Partito Democratico della Sardegna
sono quelli fissati dall’art 23 dello Statuto. In particolare gli
eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri
esponenti del Partito Democratico della Sardegna per affermare
le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
2. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del
partito versando alla tesoreria una quota dell’indennità
derivante dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto
versamento previsto dal regolamento finanziario regionale
approvato dalla assemblea regionale, in coerenza con il
regolamento finanziario nazionale di cui all’art.37, comma 2
dello Statuto, è causa di incandidadibilità a qualsiasi altra carica
istituzionale da parte del Partito Democratico della Sardegna.
Art. 32
Gruppi consiliari
1. I componenti delle assemblee rappresentative a tutti i livelli
che siano iscritti al Partito democratico devono far parte dei
gruppi consiliari del Partito. Possono fare eccezione i
consiglieri eletti nei comuni in cui il Partito si è presentato alle
elezioni amministrative nell’ambito di liste civiche, nel caso in
cui l'Assemblea cittadina deliberi di non costituire un gruppo
consiliare del PD, ma riferito alla stessa lista civica. Restano
ferme le norme sulla formazione di tali liste nell’ambito del
centrosinistra, secondo le disposizioni dello Statuto.
2. Gli iscritti al Partito democratico devono comunque far parte
del medesimo gruppo consiliare; a tale scopo, nel rispetto della
norma citata e dell’autonomia dei livelli consiliari, i consiglieri
iscritti al PD decidono a maggioranza assoluta. In caso di parità,
le decisioni vengono avocate alla Direzione provinciale, che
delibera a maggioranza assoluta.
3. I gruppi consiliari del Partito democratico si costituiscono
nella prima seduta di insediamento delle relative assemblee
rappresentative, e deliberano il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei componenti. Nelle more
dell’approvazione del regolamento, vige, per quanto
applicabile, il regolamento del gruppo del Partito democratico
nel Consiglio Regionale della Sardegna.
Statuto Regionale del Partito Democratico della Sardegna


CAPO VI
Altre forme di partecipazione al partito
Art. 33
Forum tematici
1. L’Assemblea regionale, su proposta della Segreteria,
disciplina, in coerenza con l’art. 24 dello Statuto, attraverso
l’emanazione di un regolamento e istituisce i Forum tematici
regionali, libero strumento di discussione, partecipazione,
elaborazione politica di cittadini, iscritti, elettori e
amministratori, definendo le relative materie di competenza,
organizzazione, composizione e durata dei Forum e indicando
altresì per ciascuno di essi un coordinatore.
2. I Forum tematici, anche attraverso una organizzazione
strutturata ma aperta, devono favorire pluralismo,
partecipazione, relazione con i cittadini e le organizzazioni
sociali, culturali, sindacali, economiche della Sardegna.
3. Le proposte programmatiche dei Forum tematici
costituiscono riferimento per le scelte politiche degli organismi
dirigenti del Partito Democratico della Sardegna, e vengono
inserite all’ordine del giorno dei lavori della Direzione
regionale entro due mesi dalla loro presentazione. Sulle stesse
proposte l’esecutivo esprime una motivata valutazione.
4. I criteri e le modalità previsti dal presente articolo si
applicano ai Forum tematici indetti dai livelli territoriali e locali
del Partito.
Art. 34
Conferenza programmatica regionale
1. Il Partito Democratico della Sardigna indice biennalmente la
Conferenza programmatica regionale secondo le modalità
stabilite dal regolamento approvato dall’Assemblea regionale
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
2. La Conferenza Programmatica regionale è indetta, anche in
raccordo organizzativo e politico con la Conferenza
Programmatica nazionale, sui temi determinati dall’Assemblea,
su proposta del Segretario regionale.
3. Entro i termini previsti dal Regolamento, il Segretario
regionale presenta i documenti da porre alla base della
discussione nelle organizzazioni locali e, quindi, territoriali, del
Partito Democratico, tra gli iscritti e gli elettori.
4. L’Assemblea regionale si riunisce entro il termine previsto
dal Regolamento per deliberare su ciascuno dei temi oggetto
della Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito
e delle risoluzioni approvate dalle Assemblee territoriali.
Art 35
Referendum interni e petizioni
Statuto Regionale del Partito Democratico della Sardegna
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1. È indetto un referendum interno qualora ne facciano richiesta
il Segretario regionale, o il trenta per cento dei componenti
dell’Assemblea regionale, ovvero il tre per cento degli iscritti al
Partito Democratico.
2. La proposta di indizione del referendum deve indicare:
a) la specifica formulazione del quesito
b) la natura consultiva ovvero deliberativa del referendum
stesso
c) se la partecipazione è aperta a tutti gli elettori o
soltanto agli iscritti
3. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se
ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. Qualora il
referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è
definitiva, e non è soggetta ad ulteriore referendum interno per
almeno due anni. Le norme dello Statuto non possono essere
oggetto di referendum.
4. Il dieci per cento dei membri dell’Assemblea regionale,
ovvero tre Assemblee territoriali, ovvero l’uno per cento degli
iscritti del Partito Democratico della Sardegna possono
presentare una Petizione su un tema riguardante la vita interna
del partito. Nella Assemblea successiva alla presentazione della
stessa la Petizione viene messa ai voti e se approvata essa
diviene vincolante per gli organismi dirigenti del partito.
Articolo 36
Fondazioni, associazioni e altri istituti a carattere politico e
culturale
1. Il Partito Democratico della Sardegna, ai sensi dell’art.18
della Costituzione e dell’art. 30 dello Statuto, favorisce la
libertà e il pluralismo associativo e stabilisce rapporti di
collaborazione con fondazioni, associazioni e altri istituti,
regionali, nazionali e internazionali, a carattere politico e
culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone
l’autonomia.
2. Il Partito Democratico della Sardegna riconosce tali soggetti
quali strumenti per la divulgazione del sapere, il libero dibattito
scientifico, la elaborazione politico programmatica. Le
iniziative a carattere divulgativo, scientifico ed editoriale di tali
soggetti non sono soggette a pareri degli organi del partito.
Art. 37
Formazione politica
1. Il Partito Democratico della Sardegna promuove attività
culturali per la formazione della classe dirigente e la diffusione
di una cultura politica attenta ai valori democratici.
2. Il Partito Democratico della Sardegna, stabilisce, per queste
finalità, rapporti di collaborazione con Istituti e centri di ricerca,
Università, Fondazioni e associazioni culturali. Inoltre si avvale
di scuole indipendenti di cultura politica precedentemente
riconosciute dal Partito Democratico o scuole regionali
riconosciute o promosse dal Partito Democratico della
Statuto Regionale del Partito Democratico della Sardegna
Sardegna, secondo le modalità previste dall’art. 29 dello
Statuto.
Art. 38
Organizzazione giovanile
1. Il Partito Democratico della Sardegna riconosce
l’importanza, la ricchezza e l’originalità del contributo dei
giovani alla vita del partito, promuove attivamente la
formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la
partecipazione equilibrata di tutte le generazioni nella vita
istituzionale in Sardegna.
2. Il Partito Democraticato della Sardegna riconosce al proprio
interno l’organizzazione giovanile prevista dall’art. 31 dello
Statuto, e i suoi organismi a livello regionale.
3. I responsabili a livello comunale, provinciale e regionale
dell’organizzazione giovanile sono componenti di diritto delle
rispettive direzioni del partito.
Art. 39
Conferenza regionale delle donne democratiche
1. La conferenza regionale delle donne democratiche è
composta da iscritte ed elettrici che ne condividono le finalità.
2. La conferenza è un luogo di elaborazione delle politiche di
genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra
le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di
proposte programmatiche di individuazione di campagna su
temi specifici.
3. Le forma organizzative della conferenza sono disciplinate da
un regolamento approvato con il voto favorevole della
maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.


CAPO VII
Gestione economica e finanziaria e norme transitorie
Art. 40
Principi della gestione finanziaria
1. Il partito Democratico della Sardegna assume quali principi
della gestione finanziaria quelli del Capo VII dello Statuto del
Partito Democratico. In particolare gli iscritti al Partito
Democratico della Sardegna hanno l’obbligo di sostenere
finanziariamente le attività politiche attraverso una quota di
iscrizione ed erogazioni liberali.
2. Il finanziamento del Partito Democratico della Sardegna è
costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle
quote di iscrizione, dalle erogazioni liberali degli eletti,
compresi i parlamentari eletti in Sardegna, e dalle erogazioni
liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.

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